Art. 2.
(Misure per contrastare il commercio di stupefacenti).

      1. Dopo l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Art. 100-bis. - 1. Le disposizioni dell'articolo 100 si applicano anche nelle circostanze previste dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione del relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

 

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n. 309, e successive modificazioni, o quando nei locali ivi indicati è accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che il gestore abbia adottato idonee misure per impedire i fatti e abbia agevolato l'intervento degli organi di polizia».